Proponiamo di seguito un breve excursus storico per meglio comprendere quali siano le ragioni che hanno portato ad inserire l’Insegnamento della Religione Cattolica all’interno del curricolo scolastico, traendo, alla fine, alcune conclusioni.
Dallo Statuto Albertino ai Patti Lateranensi
Nella nostra panoramica, dobbiamo partire dal 1848 quando, il 4 marzo, lo Statuto Albertino decreta la religione cattolica come religione di stato.Nell’Italia pre-unitaria, ovvero prima che Vittorio Emanuele II proclamasse il Regno d’Italia (1861), l’educazione era appannaggio dei più ricchi, cioè di coloro che potevano permettersi un precettore di famiglia che educasse i figli. Il concetto di scuola era perlopiù sconosciuto, e si era fatto strada prevalentemente in ambito cattolico grazie a vari ordini religiosi quali, tra gli altri, barnabiti, chierici regolari somaschi e orsoline. In particolare, furono gli scolopi a dare un intenso contributo, aprendo le prime scuole pubbliche d’Europa. Anche sant’Ignazio di Loyola contribuì fondando numerose scuole, tra cui il Collegio Romano, il cui “curricolo di studi” (ratio studiorum) divenne la “magna carta” dell’istruzione di tutta Europa tanto che, ancora ad oggi, è considerata la base dell’educazione moderna.
Solo con il laicismo della Rivoluzione francese lo Stato iniziò a dedicarsi all’istruzione del popolo, tentando di “laicizzare” il lavoro che finora aveva svolto quasi esclusivamente la Chiesa. L’istruzione venne infatti identificata come uno dei principali mezzi per pilotare il consenso popolare.
Come dicevamo, in Italia nel marzo 1848 viene pubblicato lo Statuto Albertino, con il quale il cattolicesimo diviene religione di stato e gli altri culti vengono «tollerati conformemente alla legge». Sarà la Legge Boncompagni, pubblicata nell’ottobre dello stesso anno, a sancire il principio separatista del «libera Chiesa in libero Stato». Questo fu il primo tentativo italiano di laicizzare l’istruzione, dichiarando che «l’educazione è ufficio non ecclesiastico ma civile». In questo stato di cose, solo l’educazione morale è ritenuta responsabilità della Chiesa.
Un ulteriore passo fu fatto con la Legge Casati nel 1859, quasi un decennio più tardi, con la quale si ribadì che l’istruzione è appannaggio dello Stato. Rimase comunque l’insegnamento della religione di stato (cattolica) in modo strumentale per una formazione etica del popolo. Subito dopo (1860) venne introdotta la possibilità dell’esonero.
Il 20 settembre 1870, nove anni dopo l’Unità d’Italia in un unico Regno, con la Breccia di Porta Pia il papa viene catturato dalle truppe italiane e perde la sua sovranità. Questo evento è cruciale per comprendere l’importanza politica ricoperta dall’insegnamento della religione a scuola: solo 9 giorni dopo, infatti, nel 29 settembre 1870, viene pubblicata una circolare ministeriale firmata dall’allora ministro dell’istruzione Correnti con la quale veniva abolito il concetto di esonero da questo insegnamento e veniva introdotta la necessità di un’esplicita richiesta da parte dei genitori, qualora volessero che ai figli venisse impartita un’educazione religiosa.
Nel 1877, con la Legge Coppino, si tentò di sostituire l’insegnamento della religione cattolica con le Prime nozioni del dovere del cittadino, tentando di svincolare l’istruzione etica dalla morale cattolica. In quest’occasione avvenne un piccolo ma gravissimo cambiamento: si smette di parlare di uomo e si inizia a parlare di cittadino, così da centralizzare ancora più il potere nelle mani dello Stato, il quale poteva decidere in merito all’attribuzione dell’appellativo di cittadino e alla sua revoca.
Nel 1908 Leonida Bissolati propose per la prima volta l’abolizione dell’insegnamento confessionale.
Nel 1923, con la Riforma Gentile, l’insegnamento della religione a scuola viene considerato come strumento di istruzione etico e “spirituale” per il popolino, ovvero per la classe più bassa (elementari), riservando invece alle scuole superiori e all’università lo studio della filosofia.
I Patti lateranensi
Alla fine di questo stesso decennio, nel 1929 vengono sanciti i Patti lateranensi con i quali si pose fine alla cosiddetta “questione romana”.All’articolo 36 viene scritto che:
L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica e perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nella scuola media secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra Santa sede e lo Stato secondo programmi da stabilirsi in accordo tra Santa sede e Stato.
È così che venne sancito quello che ancora oggi è l’ordinamento giuridico dell’Insegnamento della Religione, che così diviene Insegnamento della Religione Cattolica. Se infatti prima non era necessario specificare la confessionalità, poiché quella cattolica era la religione di stato, venendo a cessare questo presupposto si configura la necessità di appellare l’Insegnamento della Religione (IR) come Cattolica (IRC).
In questo nuovo stato di cose, l’Insegnamento della Religione cattolica diventa uno spazio concesso dallo Stato italiano all’interno della scuola pubblica in virtù del valore che lo Stato riconosce al Cristianesimo, soprattutto relativamente alla storia e alla cultura del paese.
La Revisione del Concordato
Nel 1984, cinquantacinque anni dopo la prima stipula del Concordato lateranense, avvenne la sua Revisione mediante il cosiddetto Accordo di Villa Madama.In quest’occasione, all’articolo 9.2 viene stabilito che:
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
L’Insegnamento della Religione cattolica a scuola viene così inserito a pieno titolo nelle finalità della scuola, riconoscendo il valore della «cultura religiosa» e tenendo conto che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano».
Leggi successive
Di grande rilevanza è il Decreto del Presidente della Repubblica del 2012 (DPR 175/12), con il quale l’ora di religione viene normata nel dettaglio stabilendo le modalità di organizzazione, i criteri per la scelta dei libri di testo e i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica.Con la Circolare ministeriale 368/1985 viene introdotto l’obbligo di avvalersi di attività alternative a questo insegnamento qualora si scegliesse di non avvalersene, poi abolito con la Circolare Ministeriale 284/1987, con la quale diventa possibile non avvalersene senza frequentare alcuna attività alternativa.
Conclusioni
L’Insegnamento della Religione cattolica a scuola si inserisce a pieno titolo nelle finalità della scuola, contribuendo alla formazione integrale dell’uomo e del cittadino, contribuendo a formarne una maggior consapevolezza religiosa, esistenziale, etica e morale, consentendo un più responsabile confronto con la cultura contemporanea.Non ha senso, quindi, rivendicare il concetto di «laicità dello stato» contrapponendolo all’“ora di religione”, poiché tale laicità non viene messa in discussione da una formazione che, pur essendo confessionale, si propone anzitutto come culturale e senza alcuna pretesa di indottrinamento o proselitismo religioso.
Sarebbe insensato, inoltre, negare la profondità delle radici cristiane dell’Italia, che vede nella sua storia, arte e cultura una così preminente presenza del cristianesimo.